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Le elargizioni sono deducibili ai sensi dell’Art. 13 del D.LGS 4/12/97 n. 460 e dell’Art. 14 del D.Lgs n. 35 del 14/03/05 convertito in Legge n. 80 del 14/05/05
Normativa in materia di detraibilità e deducibilità fiscale delle donazioni effettuate a favore dell’AICH Milano – Onlus
In quanto ONLUS le liberalità in denaro o in natura, erogate da persone fisiche o da enti soggetti all’imposta sul reddito delle società a favore dell’AICH Milano potranno fruire dei seguenti benefici fiscali, a condizione che il versamento sia eseguito tramite conto corrente bancario o conto corrente postale dell’Associazione e sia indicato nella causale: “Donazione”.
Secondo il D.Lgs. n. 35 del 14/3/2005 (convertito in Legge n. 80 del 14/5/2005) le persone fisiche e le aziende che hanno scelto di fare una donazione a favore dell’AICH Milano possono dedurre da reddito la somma versata nel limite del 10% del reddito dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 € l’anno.
Per le persone fisiche
si è passati dal precedente sistema di detrazione d’imposta (pari al 19% della donazione fino ad un massimo di 2.065,83 €) all’attuale sistema di deduzione dal reddito imponibile.
Per le persone giuridiche
è rimasto il sistema delle deduzioni ma sono stati elevati i limiti massimi.
Le aziende, infatti, prima potevano dedurre la la donazione nel limite del 2% del reddito imponibile o fino a 2.065,83 €. Ora, invece, possono scegliere la soluzione a loro più conveniente tra la deduzione del 10%, con limite massimo di 70.000 € e quella prevista dall’art. 100, comma 2, lettera H, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/86) ovvero la deduzione fino al 2% del reddito dichiarato senza alcun limite massimo.




